Dall'anno 2011, sulla base della osservazione del funzionamento dei criteri adottati per il 2009
durante il biennio 2009 e 2010 si è ritenuto di dover apportare alcune
modificazioni, visionabili nella nuova tabella per il danno biologico e da morte, aggiornata ogni anno solare, nel link sottostante :
La prima modifica relativa al risarcimento per un incidente mortale riguarda la possibilità di operare una riduzione fino alla metà, rispetto
al precedente fino ad un terzo, i coefficienti relativi ai rapporti di parentela al fine di meglio enfatizzare che detti coefficienti sono sensibili ai rapporti di affettività,
di solidarietà e di comunione di vita che legano i superstiti al congiunto o al
compagno defunto ed ai loro elementi rilevatori quali ad esempio la mancata
frequentazione per periodi di durata rilevante, la non conoscenza diretta del
congiunto e cosi via.
Si è previsto, inoltre, di portare il punteggio attribuito alla convivenza con il de
cuius da due a quattro punti al fine di valutare maggiormente i rapporti di
comunanza di vita conseguenti normalmente alla convivenza, e di portare da due
a tre punti il punteggio attribuito nel caso che non vi siano altri conviventi con il
de cuius oltre il soggetto che risulta convivente.
E' stata anche introdotta la previsione di una durata minima della convivenza
perchè possa operare detti punteggi nel senso che la convivenza debba essere
iniziata almeno tre mesi prima rispetto al fatto e che non si sia interrotta.
E' stato previsto, infine, che nel caso che il congiunto superstite non abbia altri
parenti entro il secondo grado sia possibile un incremento del punteggio
riconosciuto da un terzo alla metà.
E' il caso di precisare che la riduzione possibile nel caso di non convivenza,
portata da fino ad un terzo a fino alla metà, è destinata ad essere valorizzata nei
casi in cui la stessa sia connessa alla difficoltà di conservazione di rapporti
ordinari quando gli stessi non siano riconnessi alla sfera affettiva o di comunanza
di vita ma ad esempio, a fatti oggettivi quali la distanza che ha oggettivamente
ridotto i contatti fisici tra i congiunti.
Ovviamente ogni situazione relativa ad un incidente mortale deve essere esaminato sotto il profilo della personalizzazione del danno, anche ove non previsto dalle Tabelle dei Tribunali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la famiglia che ha perso l'unico figlio e che non ha più possibilità di generare altri figli avrà sicuramente diritto ad un risarcimento maggiore.
Inoltre nelle Tabelle dei Tribunali viene preso in considerazione esclusivamente il risarcimento del danno biologico (seppur sotto il profilo morale e psicologico), ma non affronta in alcun caso il risarcimento del danno patrimoniale dei congiunti allorquando la vittima era legata da vincoli economici con i familiari supersiti.