Per quanto concerne il risarcimento del danno che spetta ai parenti della vitima di un incidente stradale mortale, come da costante orientamento della Suprema Corte (sentenza, sez. III civ. 17 gennaio 2008, n. 870) viene distinto il caso in cui alla morte segua immediatamente l'evento oppure tra l'evento, oggetto di lesioni, e la morte, intercorra un "apprezzabile" lasso di tempo in modo tale che si possa parlare di configurabilità del danno biologico iure hereditatis, di cui abbia sofferto la vittima ed il cui risarcimento si trasmette agli eredi.
Secondo la Giurisprudenza di massima, l'evento morte non influisce sul bene salute e quindi sulla sua tutela, ma, incide sul bene giuridico vita. Tale assunto non vale se, di contro, intercorre un lasso di tempo "apprezzabile", tra l'evento lesivo e la conseguente morte, poichè il soggetto subisce una compromissione dell'integrità psico-fisica che si protrae fino alla morte, la quale è riconosciuta come danno biologico trasmissibile agli eredi (il lasso di tempo che permette il riconoscimento agli eredi del danno biologico iure hereditatis non viene stabilito in maniera precisa ma, di norma, è necessario che il defunto abbia avuto percezione del suo stato fisico compromesso e ne abbia avuto quindi piena coscienza prima di morire).
Da qui si introduce il concetto del cosiddetto danno "iure proprio", cioè il risarcimento del danno biologico agli stretti congiunti di una persona deceduta per effetto dell'illecita condotta altrui, previa, però, la prova di una lesione psico-fisica accertata sulla base di elementi oggettivi (vedi Cass. Civ.,sentenza 22 luglio 2008, n. 20188 ;Cass. 19 febbraio 2007, n. 3758 - Cass. 18 gennaio 2007, n. 1105 - Cass. 11 gennaio 2006, n. 212).
La Cass. Sez. Unite Civili,con la sentenza n. 26972/08 provato ad intervenire su questo punto affermando la liquidazione del danno morale nel caso in cui, nonostante sia passato un breve lasso do tempo tra l'evento e la morte, la persona sia rimasta lucida in attesa consapevole della fine. In tale situazione ciò che deve essere risarcito non è il danno biologico (non è detto che la sofferenza abbia il tempo di trasformasi in patologia) ma il danno morale nella nuova accezione proposta dalla medesima sentenza. Su questo punto si potrebbero aprire questioni e dibattiti ad esempio chiedersi come si dovrebbe agire se la persona fosse priva di sensi, indotta in coma farmacologico etc..
Quello a cui bisogna realmente riferisi per la configurazione di tale tipo di danno sembra quindi la "consapevolezza" della vittima prima del decesso connessa ad un apprezzabile lasso di tempo in cui si possano oggettivare le sofferenze patite dalla stessa.
Ad ogni buon conto, il nostro Studio Legale, specializzato in questa tipologia di sinistri sull'intero territorio nazionale, è a disposizione a titolo gratuito nel caso necessitiate di una consulenza legale specifica su un eventuale risarcimento dei danni relativo ad un incidente stradale mortale.
Come quantificare il risarcimento per un sinistro mortale
Tabelle danno biologico e da morte Tribunale di Roma 2013
Tabelle danno biologico e da morte Tribunale di Milano 2013
Il risarcimento del danno per i fratelli in caso di incidente mortale
Risarcimento danni del passeggero trasportato
|