Risarcimento danni lesioni micropermanenti
 

RISARCIMENTO DELLE LESIONI MICROPERMANENTI


Se voi o un vostro parente è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed avete o ha riportato lesioni fisiche lievi (lesioni micropermanenti) è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato che sappia tutelare in modo accurato i vostri diritti, ai fini di ottenere il giusto risarcimento dei danni fisici.

Inoltre è bene affidarsi subito ai controlli medici del caso, spesso infatti ed in particolar modo per i danni fisici di lieve entità, i dolori arriveranno nei giorni successivi, e potrebbe essere tardivo, sia da un punto di vista clinico che giuridico, non certificare fin da subito le lesioni subite.

Anche se determinate funzionalità del corpo non sono state compromesse in modo permanente, è possibile subite una lesione micropermente a seguito di esiti cicatriziali più o meno marcati.Il risarcimento del danno estetico infatti può essere liquidato sulla base della tabella delle lesioni micropermenti a seconda della gravità e dell'ubicazione sul corpo della cicatrice.

Per lesioni fisiche micropermanenti sono considerati i danni fisici e biologici che non superano i 9 punti di invalidità permanente. Sopra i 9 punti % vengono considerate lesioni macropermanenti e sono risarcite dalle Assicurazioni attraverso una tabella elaborata annualmente dai Tribunali Civili più importanti sul territorio Italiano quali quello di Milano e di Roma. Tali tabelle contengono anche i criteri orientativi per il risarcimento del danno a seguito di incidenti mortali a favore dei prossimi congiunti della vittima.

Valutare in sede civile il risarcimento del danno relativo ad una lesione micropermanente è una questione delicata e complessa, che può essere affrontata in maniera esaustiva esclusivamente da un avvocato ed un medico legale di parte.
Il risarcimento del danno per le lesioni fisiche micropermanenti è basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Secondo il meccanismo previsto dall'art. 139 del D.Lgs 209/05, il risarcimento delle lesioni fisiche micropermenenti è liquidato:

- a titolo di danno fisico temporaneo, un importo di euro 46,00 circa per ogni giorno di inabilità assoluta (come ad esempio i giorni dati dal pronto soccorso) ed euro 23,00 circa per ogni giorno di inabilità temporanea parziale al 50% (di norma i giorni dati dal medico curante).

- a titolo di danno biologico permanente un importo che cresce in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità, con il primo punto che di media si attesta sui 700,00 euro circa e che varia a seconda dell'età del danneggiato secondo il principio che l'invalidità su un soggetto giovane viene risarcita maggiormento rispetto ad un soggetto anziano.

- Il comma 3 dell'art. 139 dispone inoltre che l'importo risultante dalla somma delle voci sopra riportate può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto (20%) "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".

- Ai fini della liquidazione, tuttavia, a seguito di quanto disposto dal d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012, legge il cui presunto fine à ridurre le frosi e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo al risarcimento della invalidità permanente (permane il risarcimento della inabilità invece) le lesioni fisiche "che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo" (ad es., radiografie, ecografie, risonanze, tac ecc.).

Per quanto sopra, consigliamo a chiunque abbia subito un danno fisico lieve (micropermanente) di contattare il nostro Studio Legale per una consulenza gratuita.

Come vengono quantificate le lesioni fisiche subite in un incidente stradale?

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