quantificazione danni fisici
 

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI FISICI O LESIONI


Attualmente ed ai fini della risarcibilità, devono essere considerate le seguenti tipologie di danno fisico alla persona ai fini della quantificazione delle lesioni:

DANNO BIOLOGICO;
Danno di natura fisica e psichica, la recente giurisprudenza fa rientrare in questa definizione ogni danno fisico, di qualsiasi natura subito dall'individuo, anche a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le limitazioni nell'ambito dinamico/relazionale/sociale conseguente al deficit fisico-psichico.
Le voci di cui è costituito il danno biologico sono:

1) INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA (I.T.A), la quale sussiste quando l'infortunato si trova nella totale incapacità fisica o psichica di attendere alle occupazioni dichiarate (attualmente la quantificazione del risarcimento per l'ITA è data dalla Tabella unica nazionale in euro 46,00 giornaliere in caso di lesioni micropermanenti inferiori al 9% e cica euro 110,00 in caso di macropermanenti o lesioni gravi);
Un esempio classico di ITA si riscontra allorquando una vittima di un incidente stradale si trova ricoverata all'ospedale ovvero in caso di dimissioni dall'ospedale senza ricovero si possono considerare i giorni di pronto soccorso rilasciati nel verbale stesso.

2) INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE (I.T.P), la quale sussiste quando l'infortunato può attendere solo in parte alle occupazioni quotidiane, in relazione al grado di capacità
lavorativa che egli ha conservato o che è andato riacquistando poi gradualmente. Tale grado, viene espresso in percentuale, ma di massima si considera l'inabilità parziale del 50% e l'inabilità minima del 25%, salvo diverso giudizio del medico o dei medici consultati (attualmente la quantificazione del risarcimento per l'ITP al 50% è data dalla Tabella unica nazionale in euro 23,00 giornaliere in caso di lesioni micropermanenti inferiori al 9% ed euro 55,00 circa in caso di macropermanenti o lesioni gravi).
Un esempio classico di ITP sono i giorni di riposo dati dal medico curante nei certificati medici.

3) INVALIDITA' PERMANENTE
Oltre alla inabilità temporanea assoluta e parziale, l'infortunio può avere per conseguenza come danno fisico o lesione grave una invalidità permanente, detta IP e quantificata secondo la tabella unica nazionale (per le lesioni micropermanenti) ovvero dai Tribunali di Roma e Milano (per le lesioni gravi o macropermanenti) riportate e consultabili ai link in fondo a questa pagina.
Logicamente occorre che si tratti di vera invalidità 'permanente' e che quindi i postumi delle lesioni siano stabilizzati e irreversibili.
Come esempio chiarificativo ma non esaustivo, possiamo citare il classico 'colpo di frusta' che viene valutato di norma in sede medico legale circa 1,5-2 punti percentuali di IP.
Ancora possiamo citare la rottura di un menisco, valutata in sede medico legale circa 3-5 punti percentuali.
Attualmente, al 2014, un punto percentuale di invalidità vale in sede risarcitoria circa 700-800 euro con aumento progressivo della quantificazione man mano che l'invalidità permanente sale (ad es. 10 punti di invalidità permanente vengono quantificati in circa 1400,00 euro a punto).
La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di inabilità vengono calcolate in proporzione della funzionalità perduta (un occhio circa 40% di invalidità, una gamba al ginocchio circa il 60%).
Nei casi di perdita anatomica e funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione fino al limite di invalidità complessivo massimo del 100%.
Inoltre ai fini della liquidazione e quantificazione della invalidità permanente, a seguito di quanto disposto dal d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012, legge il cui presunto fine à ridurre le frosi e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo al risarcimento (mentre permane sempre il risarcimento della inabilità) le lesioni fisiche "che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo" (ad es., radiografie, ecografie, risonanze, tac ecc.).
Per poter quantificare ed attuare la liquidazione del danno da ITA, ITP e invalidità permanente occorre che sia stata raggiunta la guarigione clinica e che le lesioni fisiche si siano stabilizzate, con una certificazione data dal medico curante o dal medico-legale.

DANNO ALLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA;
Si intende come la menomazione fisica o psicologica subita nel sinistro stradale che porta ad una ridotta capacità di portare reddito alla persona in relazione al lavoro svolto. Si quantifica generalmente nella riduzione del reddito per via della menomazione moltiplicato per gli anni che rimangono alla persona per concludere il percorso lavorativo.
Il discorso però è molto più complesso e va affrontato insieme ad un legale per analizzare in maniera approfondita tutte le problematiche del caso concreto.

DANNO MORALE;
La ripercussione che ha avuto l'evento lesivo nella sfera psichica, psicologica e morale del soggetto vittima dell'incidente è quantificabile in termini monetari.
Oltre ai disturbi psichici e psichiatrici clinicamente riscontrabili, in tale ambito rientrano le sofferenze fisiche subite in senso stretto (dolori, degenza post chirurgica ecc...) nonchè le menomazioni nell'ambito sociale, sportivo, ricreativo e lavorativo. Attualmente la giurisprudenza nega o comunque limita ad un quinto del danno da invalidità permanente il danno morale per eventi lesivi di piccola entità e cioè che abbiamo comportato una micro invalidità permanente (da 1 a 9 punti).
Per i sinistri stradali che abbiamo causato lesioni più gravi generalmente il risarcimento del danno morale si considera quantificabile in una misura che va dal 25% al 80% del danno biologico. Anche in questo caso però possono esserci ulteriori fattori che possono differenziare la quantificazione e quindi il risarcimento del danno morale.
Tra questi ad esempio conta il fatto di aver subito o meno una operazione chirurgica, od il fatto di aver subito o meno una menomazione fisica che pregiudica la normale vita sociale negli aspetti dinamici-relazionali (ad esempio esiti cicatriziali che inibiscono il danneggiato di esibirsi in pubblico od in costume). Tutti questi aspetti ovviamente vanno affrontati con la competente assistenza del vostro legale.

DANNO ESTETICO
Per quanto concerne il danno estetico e la quantificazione dello stesso si rimanda alla pagina specifica.

GIUSTA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO FISICO
Al fine di quantificare il risarcimento dei danni per il sinistro stradale, il legale consiglierà e metterà a contatto la vittima dell'incidente con un medico legale di fiducia che redigerà la cosidetta relazione medico-legale sulla persona che ha subito le lesioni.
Il medico legale, di massima, deve:
- esaminare con compiutezza l'infortunato o l'ammalato e descrivere la natura e l'entità delle lesioni riportate dal soggetto;
- valutare la durata dell'I.T. ( inabilità totale e parziale) ad esse conseguita;
- verificare la sussistenza di postumi permanenti e, in caso affermativo, indicare il grado percentuale di I.P. (Invalidità permanente);
- verificare la sussistenza di danni estetici meritevoli di valutazione;
- precisare se esistono possibilità di miglioramento o rischi di aggravamento, dicendone i motivi;
- valutare le eventuali ripercussioni del danno biologico sulla capacità lavorativa specifica del soggetto, indicandone, in caso affermativo, l'incidenza percentuale;
- valutare la congruità delle spese mediche sostenute e di quelle eventualmente da sostenere.
- Il medico di parte ha il dovere di indicare, nella sua certificazione, non soltanto l'esistenza di una I.P., ma deve descriverla, motivarla e valutarla in percentuale, e se egli ciò non facesse potrebbe arrecare pregiudizio al suo assistito, perché egli non metterebbe in luce adeguata al consulente del Giudice, o al fiduciario di una Compagnia di assicurazioni, quegli elementi che essi dovranno poi esaminare a loro volta. Ovviamente sono controproducenti i giudizi non aderenti alla realtà, all'uso e alla dottrina medico-legale.

Consulenza gratuita in materia di risarcimento e quantificazione di lesioni e danni fisici subite in incidenti stradali
Ad ogni buon conto, il nostro Studio Legale, specializzato in questa tipologia di sinistri sull'intero territorio nazionale, è a disposizione a titolo gratuito nel caso necessitiate di una consulenza legale specifica per il risarcimento dei danni relativo ad un incidente stradale che abbia causato lesioni o danni fisici, anche gravi.
Potete inviarci una e-mail a info@indennizzo.net per un parere gratuito o contattarci telefonicamente, trovate tutti i riferimenti del nostro Studio di Roma a lato o nella pagina dei contatti.

Il risarcimento danno delle lesioni micropermanenti

Il risarcimento danno delle lesioni macropermanenti

Risarcimento danni del trasportato

Tabelle danno biologico Tribunale di Roma

Tabelle danno biologico Tribunale di Milano

Risarcimento danni in caso di sinistro mortale

 

 
 

Sede e Contatti

Studio Legale Ambron
00137 - Roma
Via M. Rapisardi 42/c
Tel: 06 87568823
Fax: 06 233232745
info@indennizzo.net

Richiedi un parere gratuito

Nome:
Telefono:
E-mail:
Data sinistro:
Descrizione sinistro o richiesta: