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DANNO PER MANCATO USO DEL VEICOLO |
In base ai concetti giuridici che disciplinano la risarcibilità dei danni, per stabilire se per il mancato uso della cosa danneggiata spetti o no un risarcimento supplementare a chi di diritto, ed eventualmente in quale misura, occorre ricercare:
a) se per il mancato uso deriva al proprietario o al possessore un danno patrimoniale effettivo e quindi non ipotetico o soggettivo;
b) se il danno, che il mancato uso della cosa produce, sia da attribuire effettivamente alla indisponibilità di essa, oppure ad altre circostanze che avrebbero potuto essere evitate con l'ordinaria diligenza del proprietario o possessore;
c) se dal mancato uso della cosa deriva una perdita di guadagno, in quanto essa sia strumento di produzione, oppure se ne deriva una spesa per surrogare la cosa stessa per il tempo dell'indisponibilità.
L'indennizzo per il mancato uso si distingue di solito come segue:
indennizzo per il fermo tecnico, vale a dire per il tempo strettamente necessario per ridare alla cosa danneggiata l'efficienza di utilità che essa aveva prima del sinistro (riparazioni);
indennizzo per il fermo forzato, vale a dire per il tempo durante il quale non fu possibile utilizzare la cosa danneggiata, indipendentemente da quello strettamente necessario alle riparazioni. Rientrano in quest'ultimo fermo le giornate trascorse eventualmente in attesa di parti di ricambio indispensabili per i lavori di riparazione mancanti nel luogo di residenza normale; le attese dovute ad impedimenti comunque estranei alla volontà del danneggiato e alla di lui ordinaria diligenza.
La durata del fermo tecnico si determina sommando i tempi di lavorazione riferiti all'operaio specializzato e perciò senza tener conto del tempo impiegato da operai aggiunti o di aiuto, secondo la constatazione diretta o secondo i tempari, arrotondando alla giornata intera quando si superino le 4 ore per lavori omogenei, in quanto il passaggio da un lavoro ad altro di caratteristiche diverse è di solito tempo morto. Si fa la somma delle giornate ma in genere si aggiunge un 5% di tempi morti imponderabili.
La durata del fermo forzato, anch'essa a giornate intere, si fa sommando i tempi di attesa forzata certi, e cioè i tempi occorsi per l'attesa dei materiali di ricambio o di lavoro, nonché i giorni non lavorativi che cadano nel periodo della lavorazione.
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