Il danno a persona da valutarsi in base ad una polizza infortuni deve essere considerato nella entità che la polizza stessa ammette, e cioè nei limiti dei capitali pattuiti per il caso di morte, di invalidità permanente e di inabilità temporanea. La stima viene fatta sulla base delle stesse norme stabilite nel contratto, pur non escludendosi che tra assicuratore e assicurato si possa giungere a un accordo transattivo sulla liquidazione, per la possibilità che esiste di una non identica valutazione del danno.
Occorre premettere che, per essere efficace, qualsiasi polizza assicurativa sugli infortuni, come del resto per qualsiasi altro ramo, deve essere in regola. Ciò significa che la polizza deve essere sottoscritta dalle parti e deve essere stato pagato il premio per il periodo di assicurazione in corso, facendo fede la relativa quietanza. Occorre poi vedere se il caso in esame non rientri tra le esclusioni contrattuali, specie se esista limitazione ai soli rischi professionali o ai soli rischi extraprofessionali. Si terrà quindi presente che sono rischi professionali quelli inerenti all'attività specifica dichiarata in polizza, mentre sono rischi extraprofessionali quelli relativi allo svolgimento della normale vita comune, che non abbiano attinenza con attività lavorative, anche accessorie, dell'assicurato.
Però, anche nel caso in cui il premio, o la rata di premio, non sia stato pagato, l'assicurazione è valida nei 15 giorni successivi alla sua scadenza (periodo di mora) come stabilito dall'art. 1901 del codice civile.
Inoltre, per invocare l'efficacia della polizza, occorre che la denuncia del danno sia fatta nei termini contrattuali stabiliti e per lettera raccomandata, ove non sia possibile la presentazione diretta a mano.
Per talune invalidità la valutazione viene fatta in base ad apposita tabella ANIA; ma occorre tenere fondamentalmente presente che gli indennizzi, e quindi le valutazioni mediche,riguardanti le polizze infortuni private, si riferiscono unicamente alla validità generica, per quanto concerne la 'permanente', e cioè quella riguardante la menomazione anatomo funzionale, non tenendosi quindi conto della professione e dell'attività specifica del leso. Da ciò deriva che in genere le valutazioni per I.P. Nel ramo infortuni non corrispondono, ma sono inferiori a quelle che per le stesse lesioni si avrebbero in campo R.C., nel quale si tiene conto anche della capacità lavorativa specifica.
Qualora sia convenuta una franchigia "assoluta" (che si esprime in percentuale per la I.P. E in giorni di diaria per la I.T.) le indennità vengono corrisposte soltanto quando i limiti di franchigia vengano superati e per l'eccedenza rispetto ad essi. Ove si tratti di franchigia 'relativa', l'indennizzo viene pagato per intero soltanto se è superiore ad un limite minimo.
L'EVENTO MORTE NELLA POLIZZA INFORTUNI
Per quanto concerne il risarcimento per un incidente mortale dell'assicurato, la Compagnia assicurativa paga al beneficiario designato, e in difetto agli eredi, il capitale assicurato per il caso di morte. Dopo il pagamento dell'indennità di I.P., se entro un anno dal giorno dell'infortunio, e in conseguenza di questo, l'infortunato viene a morire, di massima la Compagnia corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non richiede il rimborso in caso contrario.
La polizza assicurativa e consigli nell'acquisto
Il risarcimento dei danni fisici e quantificazione
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